Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste, al quale affluiscono:

          a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;

 

Pag. 4

          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

      2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro.