1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste, al quale affluiscono:
a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;
b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.
2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro.